Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 17321 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 103 cod. proc. civ., che disciplina il litisconsorzio facoltativo, si riferisce all'esercizio dell'azione e pertanto al giudizio di primo grado; tale disposizione non č richiamata nella disciplina del giudizio di legittimitā né sussiste una regola analoga nell'ambito della disciplina delle impugnazioni.

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