(massima n. 1)
Nel caso di litisconsorzio facoltativo, č ammessa l'interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento in cui č parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo. L'interruzione ha la funzione di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi in giudizio usufruendo dei poteri e delle facoltā riconosciute dalla legge.