Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17201 del 21 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di litisconsorzio facoltativo, č ammessa l'interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento in cui č parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo. L'interruzione ha la funzione di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi in giudizio usufruendo dei poteri e delle facoltā riconosciute dalla legge.

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