(massima n. 1)
In caso di litisconsorzio facoltativo, la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali č stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ha natura di litis denuntiatio e non di vocatio in ius, con l'unico effetto che il processo si considera in situazione di stasi e quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.