(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario. E' pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un'espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, - non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, Poste Italiane S.p.A.; la evidenziata pretermissione di detto terzo non puō essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimitā, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito. la non integritā del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario č rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimitā: essa importa, a mente dell'art. 383, comma 3, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro.