Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36568 del 30 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario. E' pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un'espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, - non ha “ab initio” partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, Poste Italiane S.p.A.; la evidenziata pretermissione di detto terzo non puō essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimitā, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito. la non integritā del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario č rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimitā: essa importa, a mente dell'art. 383, comma 3, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro.

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