Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36247 del 28 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario.

(massima n. 2)

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari č inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: non č possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identitā dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non puō essere ricavato "aliunde".

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