Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36086 del 27 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari č inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: non č possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identitā dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non puō essere ricavato "aliunde" (Nella specie per la Corte, a causa delle lacune espositive del al ricorso, non č possibile valutare adeguatamente se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonchč verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia).

(massima n. 2)

Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato č sempre litisconsorte necessario.

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