(massima n. 1)
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari č inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: non č possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identitā dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non puō essere ricavato "aliunde" (Nella specie per la Corte, a causa delle lacune espositive del al ricorso, non č possibile valutare adeguatamente se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonchč verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia).