(massima n. 1)
Con riferimento all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che č necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullitā che ne deriva posta a fondamento dell'azione.