(massima n. 1)
Sussiste il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi in cui la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e l'esistenza di una situazione comune ad una pluralitą di soggetti comporti che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Dunque, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri.