(massima n. 1)
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullitą, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualitą di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attivitą e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.