Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6016 del 28 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilitą (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioč quando difetti l'inscindibilitą della causa per non essere pił conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

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