(massima n. 1)
Nel caso in cui la societā contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello č tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta societā, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.