Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5622 del 9 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo, a mandato oneroso a tempo indeterminato, la sopravvenienza di una revoca priva di giusta causa ed anteriore all'inizio dell'esecuzione del contratto produce effetti assimilabili a quelli della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che, determinando uno scioglimento retroattivo del rapporto, ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., obbliga il mandante che abbia ricevuto cauzione a restituirla al mandatario, con gli interessi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e non da quella della domanda giudiziale.

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