(massima n. 1)
In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio in mancanza della corrispondente domanda dello stesso; entrambi i soggetti (genitore istante e figlio) sono legittimati a percepire l'assegno ma è necessario rispettare il principio della domanda nel processo.