Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4419 del 19 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti del figlio in mancanza della corrispondente domanda dello stesso; entrambi i soggetti (genitore istante e figlio) sono legittimati a percepire l'assegno ma è necessario rispettare il principio della domanda nel processo.

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