Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4186 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte.

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