(massima n. 1)
In materia di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullitā delle clausole anatocistiche e dell'entitā del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrā pretendere alla cessazione del rapporto. In particolare, a prescindere dalla chiusura o meno del conto, č sempre sussistente l'interesse del correntista ad impugnare la statuizione che ha ritenuto prescritto il credito vantato in restituzione, facendo valere la natura ripristinatoria (e non quella solutoria, ritenuta dal giudice) delle rimesse effettuate.