(massima n. 1)
In caso di condanna solidale alle spese esecutive, la ripartizione interna fra i coobbligati deve avvenire per quote eguali qualora il giudice dell'esecuzione non abbia disposto diversamente, in applicazione dell'art. 97 c.p.c. Non č ammessa contestazione in sede di esecuzione di tale ripartizione senza una tempestiva opposizione ex art. 645 o 617 c.p.c.