(massima n. 1)
In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto.