Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27947 del 4 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformitą alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).

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