(massima n. 1)
La sanzione pecuniaria dell'istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata è irrogata in favore della Cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, come in altre ipotesi del codice. Si tratta certamente di una pena come esplicitamente previsto dalla norma e come ricava altresì dall'indicazione della forbice dell'ammontare tipico del carattere punitivo e non conciliabile con una diversa funzione compensativa di un pregiudizio arrecato alla controparte. In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283 cod. proc. civ. non può essere restituito dalla controparte, a cui non è certamente corrisposto.