Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1718 del 24 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).

(massima n. 2)

Per beneficiare del privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c., è necessario non solo provare che il latte o i prodotti agricoli venduti siano stati conferiti dai soci, ma in caso contrario, dimostrare il nesso di strumentalità delle operazioni di acquisto da terzi con la finalità mutualistica della cooperativa. In mancanza di tale prova, il credito non può essere considerato privilegiato.

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