Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 36353 del 29 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Nella specie, rileva la S.C., ancorchè vittoriosi nel giudizio di cassazione, gli odierni ricorrenti sono risultati integralmente soccombenti all'esito del giudizio di rinvio sicchè la compensazione di un terzo per questi due gradi (legittimità e rinvio) è in violazione del principio secondo il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa).

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