(massima n. 1)
Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione č limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunitā di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Per la S.C., nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha violato il principio sopra citato, in presenza di una totale soccombenza della odierna ricorrente nel giudizio d'appello. Nč puō censurarsi la mancata compensazione delle spese di lite in quel grado, non potendo le doglianze del ricorrente investire valutazioni riservate al giudice di merito).