(massima n. 2)
Il principio secondo cui il giudice, anche d'appello, innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullitā sia tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullitā diversa da quella allegata dall'istante trova, nella propria applicazione, il limite del giudicato. Il rilievo d'ufficio della nullitā del contratto č, infatti, precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validitā del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nel caso di specie, per la S.C., risulta dalla ricostruzione della sentenza impugnata che la odierna ricorrente, nel giudizio di secondo grado, non ha svolto alcun motivo d'appello volto a censurare la decisione impugnata laddove il giudice ha ritenuto che il superamento del tasso soglia avrebbe potuto ipoteticamente verificarsi soltanto in ipotesi di inclusione della penale di risoluzione anticipata).