Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19137 del 6 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, č obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessitā di regolare le spese la possibilitā, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.

(massima n. 2)

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, č emendabile soltanto con l'impugnazione, non giā con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

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