(massima n. 1)
Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, č obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessitā di regolare le spese la possibilitā, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.