Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18162 del 26 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

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