(massima n. 1)
La cessazione della materia del contendere, che sopravvenga nel corso del processo, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Deve ritenersi insufficiente, in tale evenienza, la motivazione che disponga la compensazione delle spese per la sola e generica "peculiaritą della materia" laddove non ricorra alcuna oggettiva opinabilitą delle questioni affrontate né l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza.