Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11125 del 27 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

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