Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10767 del 21 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtł delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolaritą di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualitą che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)

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