(massima n. 1)
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado).