(massima n. 1)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalitą ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza.