(massima n. 1)
In linea generale, l'accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dą luogo a reciproca soccombenza, a meno che la parte di domanda non accolta - nell'ammontare- per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, non abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.