(massima n. 2)
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Non è quindi consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c.p.c.