Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5289 del 20 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

(massima n. 2)

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Non è quindi consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c.p.c.

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