(massima n. 1)
La morte dell'unico difensore della parte costituita nel corso del giudizio determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, precludendo ogni ulteriore attivitą processuale. Gli atti processuali compiuti successivamente a tale evento e la sentenza eventualmente pronunciata sono affetti da nullitą.