Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15666 del 12 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La morte dell'unico difensore della parte costituita nel corso del giudizio determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, precludendo ogni ulteriore attivitą processuale. Gli atti processuali compiuti successivamente a tale evento e la sentenza eventualmente pronunciata sono affetti da nullitą.

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