Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2650 del 29 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltą di difesa personale prevista dall'art. 86, cod. proc. civ., non incide sulla natura professionale dell'attivitą svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

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