Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26688 del 18 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove l'avvocato abbia domandato la liquidazione giudiziale dei compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio e, in seguito all'accoglimento dell'opposizione, il giudice abbia liquidato il patrocinio ma non abbia statuito sulle spese, ricorre la violazione dell'art. 91 c.p.c. Ciò in quanto se la parte processuale, come consentito dall'art. 15 co. 3 del D.P.R. n. 115 del 2002, ha esercitato personalmente la propria difesa in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ciò non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

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