(massima n. 1)
La costituzione di un nuovo difensore in corso di giudizio si considera operata in sostituzione del precedente se il nuovo avvocato dichiara, nell'atto difensivo con cui si costituisce, che la parte patrocinata ha revocato il precedente e ciò in quanto con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce a detto atto la parte revocante assume la paternità e fa propria la dichiarazione di revoca in esso contenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore operandosi altresì la conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte.