Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16290 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cause condominiali, l'amministratore che riceve dall'assemblea l'incarico di stipulare un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria č tenuto, ai sensi degli articoli 1129, 1130 e 1131 c.c., a esercitare una sorveglianza effettiva e completa sui lavori, verificandone l'esecuzione secondo i termini contrattuali e a regola d'arte, affrontando eventuali difficoltā sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto e rendendone conto tempestivamente ai condomini. Sulla diligenza dell'amministratore va valutata, oltre alle ordinarie attribuzioni, anche l'attivitā straordinaria per la quale č stato previsto un compenso aggiuntivo.

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