(massima n. 1)
In tema di cause condominiali, l'amministratore che riceve dall'assemblea l'incarico di stipulare un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria č tenuto, ai sensi degli articoli 1129, 1130 e 1131 c.c., a esercitare una sorveglianza effettiva e completa sui lavori, verificandone l'esecuzione secondo i termini contrattuali e a regola d'arte, affrontando eventuali difficoltā sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto e rendendone conto tempestivamente ai condomini. Sulla diligenza dell'amministratore va valutata, oltre alle ordinarie attribuzioni, anche l'attivitā straordinaria per la quale č stato previsto un compenso aggiuntivo.