(massima n. 1)
La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attivitą svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, é affetta da nullitą, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietą all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullitą della partita contabile in esso inserita.