Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8577 del 29 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assemblea del condominio ha il potere di nominare e di revocare in ogni tempo l'amministratore, anche modificando o interpretando una o precedenti delibere, stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato č precluso al giudice - degli apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione.

(massima n. 2)

La delibera di nomina dell'amministratore di condominio spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell'ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea, nelle forme di cui all'art. 1129 c.c.

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