Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2634 del 27 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato č stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalitā con cui l'incarico č stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformitā a quanto disposto dall'art. 1710 c.c. Conseguentemente con il rendimento del conto si č al di fuori del negozio di mero accertamento — e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente — e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato. 

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