(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che č temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.