(massima n. 1)
Il provvedimento giudiziale o la deliberazione assembleare di revoca dell'amministratore del condominio non travolge gli atti compiuti anteriormente dall'amministratore rimosso dall'incarico, i quali non sono viziati da alcuna automatica invaliditā, continuando piuttosto a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio.