Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10865 del 24 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica.

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