Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3198 del 2 febbraio 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento camerale di revoca dell'amministratore di condominio, il rapporto processuale intercorre unicamente tra il condomino istante e l'amministratore; non č imposto, né č consentito l'intervento dei restanti condomini.

(massima n. 2)

Č inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la corte d'appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutivo della volontā assembleare e ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa. Pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non ha carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena a fini risarcitori, in un ordinario giudizio contenzioso, relativa al diritto su cui il provvedimento incide. Il ricorso per cassazione č, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento.

(massima n. 3)

Il divieto di nomina dell'amministratore revocato dal tribunale previsto dall'art. 1129, 13° co., c.c. č temporaneo e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l'incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

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