(massima n. 1)
Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilitā genitoriale, al minore che non sia giā rappresentato da un tutore deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio č nullo e la nullitā č rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. Ricorrendo un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze della rilevazione, in sede di legittimitā, del vizio di omessa nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.