(massima n. 1)
Il decesso dell'unico liquidatore non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza precedentemente spettanti agli amministratori, ma priva la societą del legale rappresentante, fino a quando non si provveda alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2487 c.c., da parte dell'assemblea o, su richiesta degli amministratori, dei sindaci o dei singoli soci, da parte del Tribunale. Pertanto, analogamente a quanto accade nell'ipotesi in cui l'amministratore sia deceduto e non sia stato sostituito, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della societą in liquidazione deve essere preceduta, anche nel giudizio ordinario, dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., determinandosi altrimenti la nullitą dell'atto di citazione ad essa diretto e del processo conseguentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilitą di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.