(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimitą, la perdita della capacitą processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilitą dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattivitą del mandato.