Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11139 del 26 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché possa essere considerata obbligatoria la procedura di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., non č sufficiente che, in relazione ad uno specifico rapporto, sia previsto l'obbligo del rendiconto a carico di uno o pił soggetti, occorrendo, invece, che siano previste determinate modalitą di rendiconto che non consentano il ricorso alternativo ai comuni mezzi istruttori. Pertanto, nell'ipotesi di mandato oneroso relativamente al quale l'art. 1713 c.c. prevede solo l'obbligo di rendiconto e non anche la necessitą di presentazione del conto con particolare modalitą, č possibile che la presentazione, da parte del mandatario, del rendiconto al mandante avvenga al di fuori della procedura prevista dagli artt. 263 ss. c.p.c.

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