(massima n. 1)
In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unitą immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, anche se poi le opere siano state realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, salvo diversa convenzione tra venditore e compratore.