(massima n. 1)
Una clausola che deroga ai criteri di ripartizione delle spese condominiali stabiliti dall'art. 1123 c.c. è valida ed efficace se contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, approvato unanimemente dai condomini o richiamato per relationem negli atti di compravendita. Tale deroga può perdurare indefinitamente e non richiede un termine finale specifico.