Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10362 del 19 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Una clausola che deroga ai criteri di ripartizione delle spese condominiali stabiliti dall'art. 1123 c.c. è valida ed efficace se contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, approvato unanimemente dai condomini o richiamato per relationem negli atti di compravendita. Tale deroga può perdurare indefinitamente e non richiede un termine finale specifico.

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