Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9030 del 5 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il condomino che subisca un danno nella propria unitą immobiliare derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Tuttavia, tale situazione non lo esonera dall'obbligo di contribuire proporzionalmente al valore della propria porzione alle spese necessarie per la riparazione delle aree comuni e alla rifusione dei danni causati.

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